La nostra Costituzione, anche se da anni tradita e disattesa, è molto chiara.
Premessa indispensabile: i primi 12 articoli sono titolati Principii fondamentali, perché non possono essere modificati. L’art. 8 comma2 non autorizza alcuna forma di organizzazione, sul nostro territorio, alle confessioni religiose che seguono leggi contrarie a quelle italiane. Lo Stato non entra nel merito della veridicità o meno di quanto sostengono i seguaci di una religione, il confronto è esclusivamente tra ordinamenti giuridici.
L’ordinamento giuridico dell’islam è la sharia, insieme di norme discriminatorie e violente che dovrebbero far inorridire chiunque sostenga la laicità dello Stato. Nessuno strumento usato dall’islam per organizzarsi sul nostro territorio è legale né può essere legalizzato, quindi sono incostituzionali associazioni tipo Coreis e Ucoii, moschee, centri culturali islamici, scuole coraniche, cimiteri e mattatoi islamici, piscine e palestre islamiche, occupazioni di strade e piazze per sceneggiate collettive…
Gli accordi, o intese (Cost. art.8comma3) sono riservati alle confessioni religiose che seguono statuti non contrari alle nostre leggi.
Tra l’altro ricordo inoltre che:
